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Regolamento generale della scuola Regolamento studenti 2011/12 (pdf) Sanzioni disciplinari 2011/12 (.pdf) |
APPENDICE
REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO
Anno scolastico 2011/2012
I. Titolo Primo - LA COMUNITA' SCOLASTICA
Art. 1) La Scuola Media Statale N° 1 - 2 costituisce una comunità composta da alunni, docenti e personale non docente, genitori.
Art. 2) Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale responsabilità per il retto funzionamento delle istituzioni scolastiche ed il raggiungimento dei fini di cui al seguente articolo.
Art. 3) La comunità scolastica della Scuola Media N°1 + N° 2 ha come propri fini specifici:
a) la realizzazione di un clima di libertà, democrazia e solidarietà;
b) l'attuazione del diritto allo studio;
c) il pieno sviluppo delle capacità critiche ed intellettuali di alunni e docenti;
d) la formazione culturale e pre - professionale degli alunni;
e) il perfezionamento ed aggiornamento culturale e professionale dei docenti;
f) la formazione civica di tutti i suoi membri secondo i principi di cui alla lettera a;
g) l'attuazione di iniziative unitarie per tutti i suoi membri atte a sviluppare lo spirito di collaborazione e di comunità.
Art. 4) La comunità scolastica della Scuola Media N° 1 + N° 2 si inserisce nelle più vaste comunità locali, sociali e culturali nelle quali si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e non.
II. Titolo secondo - I SOGGETTI DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
A) GLI STUDENTI
Art. 5) Tutti gli alunni della Scuola Media N°l + N° 2 hanno eguale diritto allo studio.
Nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto ad eguale rispetto e trattamento.
Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe promuovono le iniziative più idonee ad eliminare le cause di natura economica o ambientali pregiudizievoli all'esercizio del diritto allo studio ed all'eguaglianza di tutti gli studenti nell' ambito della comunità scolastica.
Art. 6) E' diritto degli alunni ricevere un insegnamento aggiornato, conforme ai programmi approvati all'inizio dell'anno scolastico, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno e delle famiglie. Tutti gli alunni hanno altresì pieno diritto di usare, nello svolgimento dei programmi, le attrezzature didattiche della scuola.
Art. 7) E' diritto - dovere degli studenti partecipare alla vita della scuola, frequentare le lezioni, contribuire al loro regolare e proficuo svolgimento, impegnarsi nello studio, nell'aggiornamento e in una ricerca sia individuale sia di gruppo, rispettare i locali e le attrezzature della scuola.
B) L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 8) L’ufficio di presidenza è costituito dal Dirigente Scolastico e dai collaboratori scelti dal Dirigente. In caso di assenza o di impedimento il Dirigente Scolastico viene sostituito da uno dei suoi Collaboratori, da lui designato stabilmente come Collaboratore Vicario all'inizio dell'anno scolastico, o di volta in volta per compiti specifici.
1) IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 9) La funzione direttiva del Dirigente Scolastico si esplica secondo le norme contenute nell'art. 3 del DPR 31/O5/1974 n. 417. In particolare il Dirigente Scolastico:
· Presiede i Consigli di Classe (sostituito eventualmente da un Docente membro del Consiglio di Classe);
· Presiede il Collegio dei Docenti;
· Presiede il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
· È membro di diritto del Consiglio di Istituto;
· Presiede la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto;
· Presiede la commissione per la formazione delle classi;
· Stabilisce l'orario delle1ezioni secondo proposte del Collegio dei Docenti
tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto;
· Ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di convocare riunioni congiunte di genitori, docenti ed alunni di una o più classi.
2) I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 10) I collaboratori del Dirigente Scolastico costituiscono un organo consultivo. Ad essi spettano le deliberazioni d'urgenza relative a materie che sono di competenza del Collegio dei Docenti, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella seduta immediatamente successiva. I collaboratori del Dirigente Scolastico sono convocati dal Capo di Istituto o su richiesta motivata di almeno uno di essi. A richiesta della maggioranza dei collaboratori il Capo di Istituto è tenuto a convocare il Collegio dei Docenti (art. lO del D.L.C.P.S. numero 629 del 1974).
C) I DOCENTI
Art. 11) I docenti svolgono l'attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità delle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni (e delle loro famiglie) secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Art. 12) All'inizio dell' anno scolastico, in conformità con le indicazioni del Consiglio di Classe, ogni docente predispone il programma di studio riguardante l'intero anno scolastico, lo discute in sede di Consiglio di Classe anche ai fini del coordinamento con le altre discipline.
Art. 13) E' compito di ogni insegnante sollecitare incontri individuali o collettivi con alunni e genitori qualora ne ravvisi l'opportunità.
Art. 14) Tutti gli insegnanti hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di svolgere nell'ambito della scuola le altre attività di cui al successivo titolo settimo.
D) IL PERSONALE NON DOCENTE
Art. 15) Gli appartenenti al Personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in conformità delle leggi che li riguardano e del rispettivo rapporto di impiego e di lavoro.
Art. 16) Le mansioni del Personale non docente sono essenziali ai fini del retto funzionamento dell' Istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della Comunità scolastica.
Art. 17) Il personale ausiliario disimpegnerà senza soluzione di continuità, il servizio di sorveglianza nei corridoi e vigilerà su quelle classi che dovessero rimanere temporaneamente scoperte durante il cambio degli insegnanti.
Art. 18) Il personale ausiliario provvederà, a richiesta dei Docenti, alla preparazione e al trasporto dei sussidi didattici.
Art. 19) Il personale ausiliario in servizio al portone di ingresso vigilerà scrupolosamente sulle persone che accedono e che escono dalla scuola. Nessun alunno può lasciare anzitempo la scuola senza l’autorizzazione scritta del Capo d’Istituto.
Art. 20) Tutti gli appartenenti al personale non insegnante hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di svolgere nell'ambito della scuola le altre attività di cui al successivo titolo settimo.
E) GENITORI
Art. 21) Tutti i Genitori degli alunni della Scuola Media N°I + N°2 hanno il diritto - dovere di interessarsi delle attività e delle problematiche della Scuola Media N° 1 + N°2 e di dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto - dovere viene esercitato mediante la partecipazione, nelle forme stabilite dalla Legge e dal presente regolamento, ai vari Organi Collegiali, alle Assemblee di classe e di Istituto ed alle altre iniziative promosse dal Consiglio di Istituto.
Art. 22) Ogni genitore ha altresì il diritto - dovere di favorire l’inserimento del figlio nella Comunità scolastica sia seguendone l’ attività di studio e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico, culturale e professionale, sia prendendo frequenti contatti con il Dirigente Scolastico ed i singoli Docenti della classe frequentata dal figlio, al fine di un’ auspicabile sintonia fra l'azione della famiglia e quella della Scuola Media N° l + N °2.
Art. 23) Ogni genitore ha il diritto di visitare, previo accordo con il Dirigente Scolastico od altro Docente da lui delegato, i locali scolastici ed in particolare le aule, i laboratori, la palestra e la biblioteca destinati alla classe frequentata dal figlio.
Art. 24) Tutti i genitori hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell'Istituto nell'orario e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e concordate con il Dirigente Scolastico.
Art. 25) Le eventuali attività di volontariato svolte dai Genitori nell' ambito dei servizi offerti dalla scuola vanno preventivamente concordate col Dirigente Scolastico e sottoposte all’ approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto.
III. Titolo Terzo GLI ORGANI COLLEGIALI
Art . 26) Gli Organi Collegiali operanti nella Scuola Media N° 1 +N°2 sono:
Art. 27) Ad ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento interno, salvo quanto è stabilito dagli articoli seguenti. I singoli regolamenti devono essere trasmessi per conoscenza al Consiglio di Istituto, al Collegio dei Docenti ed all'Assemblea dei Genitori e costituiscono allegati del presente Regolamento d'Istituto. Le loro modifiche non comportano modifica del Regolamento d'Istituto. Una copia dei vari regolamenti deve essere depositata in Segreteria ed ogni elettore può prenderne visione.
Art. 28) Gli Organi Collegiali vengono convocati tramite avviso contenente l'o.d.g. consegnato ai singoli membri ed affisso all'albo in tutte le sedi.
Pur potendo ciascun organo fissarsi proprie scadenze, vale per tutti la regola che l'avviso sia consegnato almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie ed almeno 2 giorni prima delle riunioni straordinarie.
Art.. 29) Dal momento in cui viene inviato l'avviso in Segreteria deve essere depositato ogni materiale a cui l'o.d.g. faccia riferimento ed i membri degli Organi Collegiali possono prenderne visione.
Art. 30) In ogni riunione si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dopo l'approvazione, secondo le modalità che ciascun organo decide. Il verbale viene depositato in Segreteria ed è a disposizione di qualsiasi componente della scuola, salvo i casi di segretezza stabiliti dalla legge.
Art. 31) Ad eccezione che per i Consigli di Classe, estratti del verbale con le decisioni prese ed i
risultati delle eventuali votazioni, vengono affissi all'albo in ogni sede entro 3 giorni e restano affissi fino alla riunione successiva.
Art. 32) Tutti gli Organi Collegia1i, pur nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge e dal presente Regolamento, devono concorrere alla realizzazione dei fini indicati nell'art. 3 e promuovere iniziative di collaborazione con gli altri Organi Collegia1i.
Art. 33) Gli Organi Collegiali, programmano la propria attività definendo, nei limiti del possibile, i propri piani e le proprie decisioni in modo complementare, soprattutto in ordine ad attività per le quali l'opera di un organo sia condizionata da quella degli altri. A tal fine i Presidenti dei vari organi programmano all'inizio dell'anno riunioni congiunte, che possono essere svolte anche tramite commissioni, e alle riunioni dei singoli organi può essere richiesta la partecipazione, senza diritto di voto, di componenti di altri organi per fornire informazioni, chiarimenti e risposte.
Art. 34) Al fine di attuare il coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe valgono i seguenti criteri:
a) ogni Consiglio di Classe si riunisce di regola mensilmente, i rappresentanti dei Genitori parteciperanno dopo la riunione riservata alla sola componente docente.
b) deve essere evitata la convocazione in un medesimo orario di più Consigli di Classe ai quali debbano partecipare le stesse persone.
c) l'avviso di convocazione deve essere inviato con congruo anticipo, salvi i casi di particolare urgenza, anche in tali casi si deve però accertare che tutti i componenti siano stati avvertiti della convocazione.
d) il Dirigente Scolastico può delegare un professore della classe a convocare ed a presiedere le riunioni in qualità di Coordinatore, in mancanza di un’espressa disposizione contraria, la delega si intende data per tutto l'anno scolastico; la delega può essere revocata e comunque il Dirigente Scolastico (e in sua vece il Collaboratore vicario) conservano il diritto ad intervenire al Consiglio di Classe e a presiederlo.
e) di ogni riunione deve essere redatto dal Segretario un regolare verbale, in apposito registro fornito dal Dirigente Amministrativo della scuola, con l'indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e del testo delle proposte, richieste e pareri votati. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e depositato presso la Segreteria della scuola.
f) il Segretario cura la tempestiva comunicazione all'organo interessato delle varie proposte, richieste e pareri approvati.
g) oltre alle competenze fissate dalla legge, fra le quali quelle di costituirsi in Consiglio di disciplina per gli alunni della classe, al Consiglio di classe è attribuito il compito di provvedere all'esame delle assenze dalle lezioni e sentire al riguardo alunni e genitori, segnalando al Dirigente Scolastico i casi in cui appare opportuno avvertire e consultare i Genitori. Il predetto esame va compiuto consultando l'apposito registro di classe.
IV. Titolo Quarto - ASSEMBLEE
Art. 35) L'assemblea dei Genitori è regolata dagli articoli 42, 43, 44 e 45 del DPR 31/05/1974 N°416.
Art. 36) Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti ai sensi del quinto comma dell'art. 43 del DPR 31/05/1974, N° 416, la relativa richiesta deve essere presentata al Consiglio d’Istituto almeno 15 giorni prima della data per la quale si richiede la convocazione dell' assemblea.
Art. 37) L'assemblea del Personale non insegnante può essere convocata, previa comunicazione al Dirigente scolastico, dai rappresentanti del Personale non docente nel Consiglio di Istituto o da 5 componenti del personale stesso.
L' o.d.g. sarà redatto dai richiedenti la convocazione dell'assemblea. L'assemblea nella prima convocazione stabilisce un proprio regolamento, l'elezione del Presidente e del Segretario dell'assemblea stessa.
Di ogni assemblea sarà fatto apposito verbale.
Art. 38) I Presidenti delle assemblee possono essere eletti di volta in volta o per tutto il periodo dell’anno scolastico.
V. Titolo Quinto - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
A) FORMAZIONE CLASSI
Art. 39) L'assegnazione degli alunni alle varie classi avviene secondo i criteri fissati dal Consiglio d'Istituto prima dell'inizio delle lezioni.
Art. 40) Ai relativi adempimenti provvede, immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per le iscrizioni degli alunni, una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. Delle relative operazioni viene redatto apposito verbale da affiggersi all'albo dell'Istituto, unitamente agli elenchi delle classi formate, almeno tre giorni prima dell' inizio dell' anno scolastico.
Art. 41) Entro cinque giorni dall'inizio dell'anno scolastico ogni interessato, studente o genitore può interporre reclamo per l’assegnazione alla classe.
Il reclamo deve essere esaminato dal Dirigente Scolastico entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma e la decisione deve essere immediatamente portata a conoscenza del ricorrente a cura del Dirigente amministrativo della Scuola Media N°l+N°2.
B) ORARIO DELLE LEZIONI – INGRESSO - USCITA - INTERVALLO
Art. 42) Con delibera del Consiglio d'Istituto si stabiliscono i criteri generali riguardanti la vigilanza da parte del Personale docente e non docente.
L'orario delle lezioni è fissato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'istituto (art. 63 comma D.P.R. 31/05/1974 n. 416).
Esso deve restare affisso all'albo dell'Istituto per l'intera durata dell'anno scolastico assieme al calendario scolastico.
Art. 43) Le lezioni iniziano alle ore 8,30. Gli alunni entrano nell'edificio scolastico a partire dalle ore 8,25 e raggiungono le rispettive classi. Il Consiglio d'Istituto esamina la possibilità di consentire, fissando le relative modalità, l'ingresso anticipato agli alunni che risiedono fuori sede che ne facciano richiesta.
Art. 44) Gli alunni non possono introdurre nell' edificio scolastico oggetti e materiale diverso da quello necessario per le lezioni o per il lavoro scolastico. E’, nello specifico, assolutamente vietato l’uso di cellulari a scuola. Pertanto il cellulare, se visibile, verrà sequestrato dai docenti, in classe, nei corridoi e in qualunque altro locale della scuola, posto in armadio blindato, corredato da cartellino recante la data del sequestro e il nome del proprietario. I genitori potranno ritirare il cellulare solo ed esclusivamente in giorni ed orari stabiliti dalla scuola.
Il sequestro del cellulare verrà registrato sul Giornale di classe e verrà considerato a livello di valutazione comportamentale. Lo stesso dicasi per MP3 ed altri dispositivi elettronici.
Solo nel caso di gravi necessità, e solo col permesso del docente, gli alunni potranno comunicare con i familiari dal telefono fisso
Art. 45) Durante l'orario di lezione non è consentito l'ingresso e l'accesso ai locali della scuola a persone estranee, ivi compresi i familiari degli alunni, salvo che debbano conferire con urgenza con il Dirigente Scolastico o con la Segreteria.
Art. 46) I professori debbono trovarsi nell'Istituto almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e raggiungere le classi in tempo utile per iniziare puntualmente la lezione. Tutti i docenti in servizio alla prima e all'ultima ora eserciteranno la sorveglianza all'ingresso e all'uscita degli alunni della propria classe. L’ingresso per le attività pomeridiane è fissato per le 14 e 25. Alle ore 14 e 30 avranno inizio le attività.
Art. 47) Le lezioni hanno una durata di 60 minuti. Non è consentito alcun intervallo tra una lezione e l'altra, salvo un intervallo di l0 minuti tra la seconda e la terza ora di lezione e precisamente tra le ore 10,20 e le ore 10,30.
Art. 48) Gli spostamenti dalle aule di lezione alle aule speciali e alla palestra devono avvenire
sollecitamente, senza soste o ritardi nei corridoi, accompagnati dal Docente della disciplina. Quando gli spostamenti avvengono all'esterno dei caseggiati, la vigilanza spetta al Docente della classe coadiuvato da personale ausiliario.
C) ASSENZE - RITARDI -PERMESSI DI USCITA
Art. 49) Le assenze dalle lezioni degli alunni minori di età devono essere giustificate, con l'indicazione del motivo dell'assenza, da un genitore o dalla persona che esercita la tutela nell'apposito libretto personale dell' alunno.
Art. 50) Le giustificazioni devono essere esibite all'insegnante della prima ora di lezione, il quale provvederà alla controfirma in calce alle motivazioni ed alla relativa annotazione sul registro di classe. Qualora l'assenza si sia protratta per 5 o più giorni consecutivi compresi quelli festivi o quelli durante i quali non vi sia stata lezione, la giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti che l'alunno può riprendere a frequentare le lezioni.
Art. 51) Qualora, uno studente dopo un' assenza, si presenti a scuola senza la giustificazione di cui all'art. 52, potrà essere ammesso con riserva. Se entro due giorni non avrà giustificato, il Docente Coordinatore provvederà alla convocazione dei genitori.
Art. 52) L'alunno che entra in classe in ritardo viene ammesso dall’ insegnante della prima ora, il ritardo deve essere giustificato sul registro di classe. In mancanza di giustificazione l’alunno viene ugualmente ammesso e dovrà provvedere il giorno successivo alla giustificazione del suddetto ritardo.
Art 53) Il Consiglio di Classe informerà le famiglie qualora le assenze e i ritardi si ripetano con frequenza. Dopo la quinta assenza o ritardo l'alunno deve venire a scuola accompagnato da un genitore che davanti al docente della prima ora appone la propria firma per presa visione e rinnovo del cartellino. Se il genitore non si presenta la famiglia verrà avvisata tramite comunicazione scritta della scuola.
Art. 54) L'entrata posticipata e l'uscita anticipata dalle lezioni possono essere autorizzate solo dal Dirigente Scolastico e dai suoi delegati, che accerteranno la veridicità dei motivi addotti per giustificare la richiesta.
Entrate ed uscite fuori orario saranno riportate sul registro di classe.
Salvo casi del tutto eccezionali non è consentito agli alunni uscire dalla scuola per poi rientrarvi.
D) VISITE GUIDATE - GITE SCOLASTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE
Art. 55) Le visite guidate ed i viaggi di istruzione devono essere programmati dal Consiglio di classe e non possono durare di regola più di una giornata. Solo nei casi di comprovata e particolare utilità didattica, la durata del viaggio potrà essere prolungata, ferma restando l'accortezza con cui si dovranno predisporre i pernottamenti degli alunni fuori sede.
Art. 56) La richiesta di visite e viaggi di istruzione deve essere presentata alla G.E. entro il 31 di
Gennaio di ogni A .S.; devono essere indicati i Docenti (almeno uno per classe) che s'impegnano a parteciparvi, il luogo da visitare, il percorso, i mezzi di trasporto, la spesa e l'orario di partenza e di ritorno.
Art. 57) Sulla richiesta decide la G.E. ; ai fini dell'autorizzazione la G.E. valuterà la convenienza, anche in relazione alle necessità didattiche, e l'utilità dell'iniziativa.
Sarà il Consiglio di Classe a valutare l’ opportunità del viaggio stesso.
Art 58) Le visite guidate sono predisposte dai Docenti interessati ed autorizzate dall'Ufficio di Presidenza; comunque le visite ed i viaggi sono regolati dalla normativa vigente (C.M. 291 del 14.10.92).
E) SPERIMENTAZIONE
Art. 59) La sperimentazione è considerata strumento essenziale per il continuo rinnovamento e perfezionamento dei metodi didattici e delle strutture scolastiche.
Art. 60) Le iniziative di sperimentazione non devono interessare le sole classi nelle quali vengono attuate, ma costituire motivo di interesse, di confronto e di dibattito per l’intero istituto e tutte le sue componenti.
I docenti interessati alla sperimentazione devono curare frequenti contatti con gli altri organi Collegiali, in particolare con il C.I. ed il Collegio dei Docenti, con le assemblee delle varie componenti, per dibattere i problemi, i metodi, ed i risultati della sperimentazione, raccogliere pareri, suggerimenti ed osservazioni, procedere alle verifiche delle iniziative attuate.
F) SEGRETERIA
Art. 61) Il servizio di segreteria è svolto dal DIRETTORE dei SERVIZI e dal personale addetto all’ufficio.
Art. 62) All'inizio dell'anno scolastico il C.d.I. stabilisce, previo accordo con il DIRETTORE dei SERVIZI e nel rispetto dell'orario di lavoro del personale ATA, le ore durante le quali possono essere richieste informazioni, certificati ed altri documenti tenendo presente anche delle esigenze di orario degli utenti. Detto orario deve essere esposto nell'atrio della scuola in tutte le sedi.
Art. 63) Al di fuori dell'orario stabilito ai sensi del precedente articolo non è consentito ad alcuna persona estranea alla scuola accedere agli uffici di Segreteria, salvo che su espresso invito.
Art. 64) Norme particolari possono essere date per le sedi staccate.
Art. 65) Alla Segreteria non possono essere richieste prestazioni non riguardanti la normale attività dell'Istituto.
VI. Titolo sesto - ATTREZZATURE
A) BIBLIOTECA CENTRALE
Art. 66) La Biblioteca centrale è costituita da materiale concernenti tutte le discipline. Di norma le acquisizioni avvengono in una copia unica. Alla scelta dei testi da inserivi sono chiamate tutte le componenti della scuola tramite richieste motivate. Può essere utilizzata., secondo le norme sotto esposte, da tutte le componenti della scuola ed è anche aperta a chi abita o lavora nel distretto e, in casi particolari, a membri di altre scuole.
Art. 67) Il Collegio dei Docenti nomina una commissione formata da docenti.
Art. 68) La Commissione vaglierà le richieste pervenute nel corso di riunioni e dopo averle approvate, presenterà l'elenco degli acquisti proposti, con motivazioni e progetto di spesa, al C.d.I. Per richieste urgenti possono essere indette riunioni straordinarie su espressa richiesta dell' interessato.
Art. 69) La Commissione curerà l'ordinamento dei libri, la loro conservazione, la loro schedatura,la tenuta del registro dei prestiti, l'acquisizione, conservazione ed uso di cataloghi e recensioni, e l'informazione sul mercato librario, che le consentano di essere essa stessa presentatrice di proposte d'acquisto al C.d.I. comunque di mantenere una funzione di stimolo e di aggiornamento nei confronti delle varie componenti della scuola.
Art. 70) La biblioteca centrale ha sede in via Monte Angellu; si attuano distaccamenti con materiale adeguato (in particolare enciclopedie di consultazione) o spostamenti sulla base di richieste (previa pubblicazione di un inventario, con registri di carico curati dalla segreteria) nelle succursali.
Nei registri saranno adeguatamente indicati la sede di collocazione dei libri ed i loro eventuali spostamenti.
Art. 71) La Commissione curerà e presenterà all'approvazione del C.d.I. 1'organizzazione di un servizio di assistenza in biblioteca che sarà tenuto, ove non sia possibile l'assunzione di un bibliotecario, da insegnanti.
Art. 72) Tutto il materiale di nuova acquisizione, oltre che schedato, viene elencato su prospetti organicamente aggiornati e diffusi nelle varie classi.
Della biblioteca centrale fanno parte anche le riviste, collocate in vista, del cui contenuto si curerà adeguata comunicazione a tutta la comunità scolastica. Anche le riviste, schedate, sono sottoposte a possibilità di prestito.
Art.73) La biblioteca centrale va utilizzata il più possibile in loco, attraverso consultazioni individuali e di gruppo: a tale scopo un membro della Commissione deve essere sempre presente durante l'orario di apertura della scuola o secondo un orario che verrà predisposto dalla Commissione stessa, esposto all'albo dell'Istituto e comunicato a tutte le classi.
Art. 74) Il prestito dei materiali della biblioteca centrale, per un massimo di giorni l0, rinnovabili dopo rientro per almeno giorni l0, è riservato, in linea di massima, agli studenti, Docenti e personale non docente della scuola. La Commissione potrà valutare di volta in volta altre richieste di prestito. Il prestito resta escluso, su giudizio motivato della Commissione, per testi e riviste di frequente uso comune e per dizionari ed atlanti dichiarati materiale di consultazione.
Deve essere predisposto un registro dei prestiti.
Art. 75) La Commissione curerà rapporti anche con altre scuole e istituzioni vicine, per potersi reciprocamente comunicare le dotazioni, con possibilità di uso reciproco, e per poter attivare eventualmente specializzazioni in campi complementari.
Art. 76) La sperimentazione e la ricerca sono mezzi indispensabili per l'apprendimento delle materie scientifiche; pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi in proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline.
B) LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI
Art. 77) I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza di un professore.
Singoli gruppi di studenti possono usare i laboratori in orario pomeridiano per attività di ricerca presentando un programma organico di sperimentazione concordato col professore della materia trattata nell'attività di laboratorio. In nessun caso gli alunni potranno essere lasciati da soli nei laboratori.
Art. 78) Ogni studente è responsabile del materiale inventariato che gli viene affidato durante le attività di sperimentazione e ne risponde in caso di rottura o di danneggiamento per cattivo uso.
Art. 79) I docenti, nel predisporre o attuare un programma didattico, sono tenuti ad utilizzare al massimo le attrezzature già esistenti.
Art. 80 ) Affinché i laboratori possano essere utilizzati contemporaneamente e a tempo pieno nella mattinata, la preparazione delle esperienze deve essere effettuata in precedenza.
Art. 81) Il laboratorio scientifico, di cui sono responsabili i tecnici di laboratorio, è sistemato in modo da consentire il lavoro di gruppo degli studenti e l’apprendimento di esperienze oltre che la possibilità di proiezioni.
Art. 82) E' compito dei Docenti preposti all'uso dei sussidi audiovisivi:
a) compilare ed aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione; detti elenchi debbono essere affissi sulla porta dei rispettivi laboratori, aule di disegno ed aule di lingue e fatti circolare nelle varie classi;
b) assicurare con continuità 1'efficienza dei sussidi delle attrezzature;
c) rendere possibile l'uso pieno del materiale disponibile non solo in orario di lezione ma anche di pomeriggio, per tutti gli allievi che lo desiderino e, previa specifica autorizzazione del C.d.I. , per componenti della comunità locale, organizzando turni di sorveglianza;
d) vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni da trasmettere al C.d.I. con motivate relazioni e preventivi di spesa.
C) PALESTRE ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Art. 83) Alle dotazioni ed all'uso delle palestre è preposta una Commissione composta dagli insegnanti di Educazione Fisica e da un rappresentante del personale non docente.
Art. 84) E' compito della Commissione assicurare la piena efficienza delle palestre e vagliare ogni proposta fatta al riguardo, proponendo al C.d.I. motivate richieste di spesa anche per l'acquisto di nuove dotazioni o per l'uso di altre attrezzature esistenti nella città per un adeguato espletamento dell' educazione fisica.
Art. 85) Compatibilmente con le esigenze della scuola e nel rispetto dell'orario di servizio degli Insegnanti e del Personale non docente, l'uso delle palestre può essere esteso anche a gruppi di Genitori degli alunni o di abitanti della zona. Eventuali richieste avanzate al riguardo saranno esaminate dalla Commissione il cui Presidente riferirà al C.d.I. per le relative deliberazioni.
Art. 86) Alla medesima Commissione spettano l'iniziativa e l'esame di proposte concernenti le attività sportive di cui al titolo ottavo del presente regolamento.
STAMPA –FOTOCOPIATRICI - COMPUTER E STAMPANTI
Art. 87) Fotocopiatrici, computer e stampante ad uso comune sono collocati in una stanza nella quale possono entrare solo insegnanti, personale non docente che abbiano superato un'attenta verifica teorica - pratica sulla competenza nell'uso delle macchine ed i cui nomi, oltre che depositati in Segreteria, sono affissi sulla porta della stanza stessa.
Art. 88) Una apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico (o da un insegnante da lui delegato), da due docenti, da un rappresentante del personale non docente, curerà:
a) che soltanto le persone di cui all'articolo precedente usino gli strumenti di stampa e duplicazione;
b) che al primo accenno di difetto di funzionamento sia sospeso l'uso delle macchine e venga chiamato il tecnico; in caso di assoluta urgenza, può essere nel frattempo richiesto l'uso degli strumenti di duplicazione della Segreteria;
c) che su un apposito registro siano indicati, di volta in volta, nome di chi procede alla duplicazione e stampa e per conto di chi, classe, materia, argomento, numero di copie, data;
d) che la carta sia usata razionalmente, di norma su entrambe le facciate;
e) che la chiave della stanza del servizio di duplicazione e stampa, affidata a persona sempre presente, sia consegnata solo agli incaricati e restituita in Segreteria, terminato l'uso;
f) che presso la scuola ci siano sempre, in quantità sufficiente, carta, graffettatrici, graffette, inchiostro, segnalando tempestivamente per iscritto la necessità di nuovi acquisti;
g) che il materiale usato e non consumato sia immediatamente restituito dopo l'uso;
h) che siano tenuti rapporti di informazione con le ditte operanti nel settore, per eventuali nuovi acquisti, ammodernamenti, ampliamenti.
Art. 89) La duplicazione è consentita per materiali didattici interni della scuola, per materiali di altre scuole (dietro pagamento delle spese), per documenti, comunicati, volantini degli organismi o gruppi di studenti, di insegnanti, di personale non insegnante e di Genitori operanti nella scuola.
NORME RELATIVE ALLE VARIE COMMISSIONI
Art. 90) I membri delle Commissioni disciplinate nel presente titolo, ad eccezione del Dirigente Scolastico e dei Docenti che fanno parte delle Commissioni per i laboratori ed i sussidi audiovisivi e per le palestre e le attività sportive, sono eletti dalle rispettive assemblee entro il l0 novembre di ogni anno o designati, in mancanza, dal C.d.I.
Le elezioni avvengono con le modalità stabilite nel primo comma dell' art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.
Art. 91) Ogni Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico, se ne fa parte, o da un insegnante eletto dai membri della Commissione.
Art. 92) I membri delle Commissioni conservano l'incarico, salvo che cessino di appartenere alla comunità scolastica, fino al rinnovo della Commissione.
Art. 93) Le riunioni delle Commissioni sono indette dai rispettivi Presidenti secondo le modalità stabilite dall'art. 30.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato anche al Presidente ed al Vice - presidente del C.d.I. ed al Dirigente Scolastico, i quali possono partecipare alle riunioni delle Commissioni.
Art. 94) Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale; valgono al riguardo le norme stabilite dall'art. 2.
Art. 95) Possono essere tenute riunioni congiunte delle varie Commissioni; in tal caso la riunione è presieduta dal Dirigente Scolastico.
Art. 96) Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare con diritto di parola i membri della comunità scolastica che lo desiderino.
VII. Titolo Settimo - GRUPPI OPERANTI NELLA SCUOLA MEDIA N° 1 + N° 2
A) GRUPPI DI DOCENTI E NON DOCENTI
Art. 97) Tutti i Docenti e non - docenti della Scuola Media N°I + N° 2 sono liberi di riunirsi nei locali dell'Istituto fuori dall' orario di lezione e di organizzarsi in gruppi per interessi di natura culturale, didattica o sindacale.
Art. 98) Al termine delle riunioni i locali usati devono essere lasciati in perfetto ordine a cura di chi ha indetto la riunione.
Art. 99) I gruppi di docenti e non docenti possono usare le attrezzature del centro stampa e duplicazione della scuola, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, procurandosi a proprie spese il materiale necessario (dischetti, inchiostri e carta).
B) GRUPPI DI GENITORI
Art. 100) Le riunioni dei Genitori o dei relativi gruppi nei locali della scuola debbono avvenire fuori dall' orario di lezione. Le rispettive convocazioni debbono essere concordate con il Dirigente Scolastico e risultare da una richiesta sottoscritta da almeno tre Genitori.
VIII Titolo Ottavo –
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE - AFFISSIONI DI MANIFESTI -APERTURA DELLA SCUOLA MEDIA N°1 + N° 2 VERSO L' ESTERNO
Art. 101) L 'Istituto, si rende promotore, attraverso i propri Organi Collegiali, i gruppi operanti al suo interno ed una commissione istituita a tale scopo, di attività culturali, sportive e ricreative, sia riservate agli alunni ed ai componenti della comunità scolastica, sia aperte all'ambiente cittadino e provinciale.
A) ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE
Art. 102) Le attività di cui all'articolo precedente saranno autorizzate dal C. di classe sulla base delle proposte che verranno presentate.
Nei limiti delle disponibilità di bilancio e qualora possano trovare riscontro in alcuno dei capitoli di spesa, le predette attività potranno essere finanziate, in tutto o in parte, a carico del bilancio della Scuola Media N°1+ N° 2.
B) AFFISSIONE DI MANIFESTI
Art. 103) Il manifesto murale, in qualsiasi forma, è riconosciuto strumento valido di comunicazione ai fini dell'avviso, denuncia, proposta, dibattito da parte di tutte le componenti della scuola.
Art. 104) Per l'affissione sono stabiliti appositi spazi all'interno dell' Istituto (atrio e scale).
Art.l05) Ogni manifesto deve recare la firma dell' autore o di chi ne chiede l'affissione e la data di affissione.
Art. 106) Una copia firmata del manifesto deve essere depositata in Presidenza o presso i Coordinatori delle sedi staccate prima dell'affissione.
Art. 107) Il Dirigente Scolastico o chi lo sostituisce non può opporsi all'affissione, salvo che ravvisi nel manifesto un'ipotesi di reato. In tal senso il rifiuto dovrà essere motivato per iscritto entro tre giorni.
Art. 108) Il manifesto può rimanere affisso non più di due settimane
Art. 109) Si possono affiggere, sotto stando alle medesime norme, anche avvisi di manifestazioni culturali, sportive, politiche, ecc.
Art. 110) Qualora nel manifesto vengano riportati brani o ritagli di giornali e riviste deve essere indicata la pubblicazione dalla quale sono stati tratti e relativa data.
Art. 111) L'esposizione di manifesti - mostra, che potrà avvenire sia nell'atrio che in Aula Magna, dovrà essere concordata con il Dirigente Scolastico.
Art. 112) Prima delle elezioni degli Organi Collegiali vengono riservati ad ogni lista appositi spazi.
C) APERTURA DELLA SCUOLA MEDIA N° 1 + N°2 VERSO L 'ESTERNO
Art. 113) Nei limiti delle disponibilità di orario del Personale non docente, nonché delle disponibilità dei propri locali e delle proprie attrezzature, la Scuola Media N° l +N° 2 è aperta a tutte le istanze sociali esterne, previa autorizzazione specifica del C.d.I.
Art. 114) Detta disponibilità si attuerà:
a) attraverso la concessione di spazi per incontri con gli organismi democratici operanti nel
distretto (Consigli di quartiere, Comitati di zona, Consigli di fabbrica, ecc.) ;
b) attraverso 1'uso dell 'Istituto per la realizzazione di corsi integrativi e di sostegno, corsi di dopo -scuola, forme di scuola a tempo pieno, corsi delle 150 ore per lavoratori, ecc. ;
c) attraverso lo studio dell 'ambiente, in margine o all’interno del lavoro scolastico ;
d) attraverso Visite guidate a realtà locali (istituzioni , ambienti, ecc.) per comprenderle, valutarle, farne oggetto di studio e dibattito;
e) attraverso momenti d'incontro e confronto con la realtà locale per dibattere i problemi della scuola e della Scuola Media N° 1 + N° 2 in particolare.
Art. 115) Il coordinamento di dette iniziative sarà attuato dalla Commissione prevista dall'art. 102, la quale raccoglierà le proposte e le richieste delle varie componenti o di singole persone e dopo averle valutate le proporrà alla ratifica del C.d.I. curandone poi l'attuazione. La stessa Commissione curerà anche i rapporti con gli altri Istituti, della stessa o di altre città, con organizzazioni culturali, sociali, politiche, sindacali, per avviare iniziative comuni e per promuovere una costante opera di informazione all' interno dell'Istituto su spettacoli, dibattiti, mostre, eventi di rilevanza sociale che si svolgano nella città o anche fuori di essa.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. I) Con l'approvazione, del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti deliberazioni o regolamentazioni concernenti le materie disciplinate dal presente regolamento.
Art. II) Qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento deve essere presentata per iscritto al C.d.I. con la formulazione specifica delle modifiche, aggiunte o soppressioni richieste.
Art. III) Le proposte possono essere presentate dalle varie componenti della Scuola Media N°1+ N°2 e da ogni membro della comunità scolastica.
Art. IV) Per l'esame ed il coordinamento delle proposte, il C.d.I. nominerà una Commissione la quale formulerà le proprie osservazioni al riguardo e provvederà quindi a trasmetterle, unitamente alle proprie osservazioni, alle assemblee di tutte le componenti, fissando un termine entro il quale le assemblee saranno invitate a pronunciarsi. Osservazioni scritte potranno essere presentate anche da qualsiasi membro della comunità scolastica.
Art. V) Scaduto il termine di cui all'articolo precedente il C.d.I. , esaminate le proposte e le osservazioni della Commissione e delle assemblee ed ogni altra osservazione pervenuta, delibererà le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Porto Torres 09 settembre 2010
La Commissione